Statuto
REPERTORIO N.3552 RACCOLTA N.2734
ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO REPUBBLICA ITALIANA
L’annoduemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di luglio
(24/07/2018)
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Allegato “A” ai numeri 3552/2734
Statuto del “CONSORZIO ARKADIA”
Articolo 1 – Denominazione
E’ costituito il Consorzio con attività esterna denominato “CONSORZIO ARKADIA”.
Articolo 2 – Sede
Il Consorzio ha sede legale in Asti, Via Calosso n.3.
Articolo 3 – Durata
Il Consorzio ha durata sino al trentuno dicembre duemilaquaranta (31/12/2040) e potrà es- sere prorogato a norma di legge.
Articolo 4 – Scopi e oggetto
Il Consorzio opera senza scopo di lucro con finalità di promozione, sviluppo e coordina- mento delle imprese dei consorziati e per conto e nell’interesse dei consorziati medesimi, in ordine alla realizzazione delle iniziative meglio infra indicate, con l’obiettivo altresì di mettere le competenze degli stessi consorziati a disposizione del benessere locale e del turismo. Il Consorzio ha per oggetto: le attività di studio, progettazione, sviluppo e realizzazione riguardanti ogni sorta di iniziativa e intervento consentito da legge al fine del recupero e riqualificazione delle linee ferroviarie abbandonate e delle aviosuperfici, oltre alle attività annesse, preliminari e propedeutiche, allo scopo di dare nuovo impulso alle im- prese del territorio in ambito culturale, turistico-recettivo, agricolo e zootecnico, alimentare, industriale, immobiliare e del restauro del patrimonio edilizio.
Muovendo dal perseguimento degli indicati obiettivi, il Consorzio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgerà attività di organizzazione e promozione dell’attività di vendita ed erogazione di beni e servizi delle imprese operanti sul territorio nei settori:
- agroalimentare, attraverso la valorizzazione di prodotti locali già conosciuti a livello nazionale e internazionale o in fase di lancio e promozione;
- agricolo, attraverso l’utilizzazione di concimi naturali e l’adozione di tecniche di coltivazione che consentano l’eliminazione degli inquinanti dai reflui;
- zootecnico, con la creazione di aree senza inquinamento ambientale e quindi senza alcun impatto in conformità alle direttive europee;
- industriale, attraverso la valorizzazione di prodotti di alta tecnologia (c.d. “high tech”) esistenti sul territorio;
- turistico, nelle diverse forme della ricezione alberghiera, dell’agriturismo, della ristora- zione, compresa l’organizzazione di viaggi, escursioni, visite guidate, e comunque tutte le attività proprie del “tour operator” in quanto consentito da legge;
- storico culturale, attraverso il recupero delle tradizioni culturali e la valorizzazione delle eccellenze esistenti anche con l’organizzazione periodica di eventi presso borghi antichi e rurali, favorendo il contatto di culture diverse del territorio.
Le diverse iniziative saranno realizzate attraverso l’analisi, lo studio, le ricerche di mercato, l’approntamento di cataloghi, la ristrutturazione dei tratti ferroviari dismessi, la stipula di accordi con tour operators, nonché l’attività di tour operator in proprio in quanto consentito da legge, l’ideazione e lo svolgimento di azioni pubblicitarie e di ogni altra iniziativa promozionale ritenuta utile e opportuna quali:
- l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni culturali, turistiche, fieristiche, enogastronomiche, sportive in Italia e all’estero;
- la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese consorziate nelle sedi istituzionali pubbliche e private;
- l’assistenza e la consulenza tecnica, gestionale, organizzativa, finanziaria delle imprese consorziate, nonché la formazione delle risorse umane operanti nei settori citati;
- l’organizzazione e la gestione di servizi ed eventi di interesse comune;
- la creazione e la valorizzazione di marchi di servizi e di qualità, proposte per favorire la diffusione dell’immagine degli operatori;
- la valorizzazione, la promozione, la visibilità e la presenza dei prodotti tipici agroalimentari e artigianali di eccellenza negli esercizi turistici e commerciali del territorio;
- la progettazione, la realizzazione, la gestione e lo sviluppo di ogni attività idonea a valorizzare il patrimonio turistico, culturale, sportivo, ambientale, ivi incluse a titolo non esaustivo lo sviluppo di piattaforme web e la promozione o marketing online su internet con target specifico, l’organizzazione di eventi, le pubblicazioni su ogni tipo di supporto, la gestione di luoghi e itinerari di interesse turistico-culturale, l’erogazione di servizi turistici e simili;
- la vendita diretta dei prodotti delle aziende consorziate, al fine di una semplificazione gestionale e riduzione delle spese per la logistica e spedizione contestuale di pluralità di prodotti di diverse aziende consorziate.
L’obiettivo finale delle diverse attività indicate è di creare i presupposti per la realizzazione di aree D.0.P. (Denominazione di Origine Protetta) di eccellenza rivolte alla valorizzazione delle produzioni locali per i settori indicati nel presente articolo.
Per il raggiungimento delle finalità consortili e strumentalmente ad esse, il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo consortile come enunciato. Potrà partecipare a società, istituti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi consortili qui enunciati. Il Consorzio potrà inoltre concedere avalli, fideiussioni, ipoteche e in genere garanzie a favore e nell’interesse dei consorziati per quanto ammesso da legge. Con esclusione esplicita delle operazioni di raccolta risparmio e di quanto vietato dalla legislazione pro tempere vigente.
Articolo 5 – Fondo consortile
Il fondo consortile, ai sensi dell’art. 2614 c.c., è costituito dalle quote di ammissione e dai contributi dei consorziati, dai contributi erogati da terzi o da enti pubblici e dai beni acquistati con tali contributi.
La quota minima di ammissione, fissata nell’atto costitutivo in euro 250,00 (euro duecentocinquanta e zero centesimi), potrà essere successivamente variata dal consiglio di amministrazione.
I contributi alle spese del Consorzio sono deliberati dal Consiglio dì Amministrazione, ed aggiornati dallo stesso Consiglio dì Amministrazione all’inizio di ogni esercizio consortile. La responsabilità verso i terzi circa le obbligazioni assunte dal consorzio, si considera regolata dall’art. 2615 codice civile senza alcuna deroga.
Articolo 6 – I consorziati
I consorziati sì distinguono nelle seguenti classi:
- Consorziati fondatori, sono quei consorziati che hanno costituito il Consorzio;
- Consorziati aderenti, sono quei consorziati che hanno presentato richiesta dì ammissione al Consorzio successivamente alla sua
Si individuano altresì i soggetti convenzionati, che sono persone fisiche o giuridiche legate al Consorzio perché interessate a usufruire dei servizi offerti dal Consorzio stesso e per questo corrispondono una quota annuale di contributo alle spese del Consorzio. Essi non sono compresi nella compagine consortile, non hanno i diritti e gli obblighi dei consorziati, non sono tenuti a versare una quota al fondo consortile e hanno le prerogative indicate dal presente statuto e nel regolamento eventualmente approvato sempre ai sensi dello Statuto. Un soggetto convenzionato potrà successivamente smettere tale qualifica e as- sumere quella di Consorziato aderente conformemente a quanto prevede il presente Statuto.
Possono partecipare al consorzio imprese gestite in forma individuale o societaria, registrate presso la Camera di Commercio, che esercitano attività nei settori:
- edile civile, stradale e ferroviario nonché ambientale (bonifiche e smaltimento),
- turistici (ricettivo alberghiero e extra alberghiero, ristorazione, organizzazione di eventi, accompagnamento, istruttori sportivi, trasporti specializzati e simili),
- sportivi (gestione impianti sportivi e ricreativi, organizzazione di eventi), o in settori affini o complementari (come ad esempio imprese e/o società che producono o commercializzano prodotti tipici agroalimentari e artigianali), con sede nel territorio od operanti sul medesimo, anche in modo non principale o continuativo.
Il Regolamento disciplina le possibili forme di cooperazione e cointeressenze con enti scientifici, culturali e operanti nei settori della formazione e dell’istruzione, privilegiando se possibile quelli che operano nel c.d. terzo settore.
Il numero dei consorziati è illimitato.
Articolo 7 – Modalità di ammissione dei consorziati
Chi, trovandosi in possesso dei requisiti di cui all’articolo precedente, intenda essere ammesso al Consorzio deve farne domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:
- dati anagrafici o ragione o denominazione sociale;
- attività svolta che confermi l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo precedente;
- assunzione dell’obbligo di versare la quota di ammissione prescritta e i contributi richiesti dagli organi consortili;
- assunzione dell’obbligo ad accettare tutte le clausole del presente statuto e i regolamenti interni.
Se la richiesta proviene da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell’organo competente e dell’atto costitutivo e dell’indicazione della persona delegata alla rappresentanza.
Sull’accoglimento della domanda di ammissione decide, entro il mese successivo al ricevimento della domanda salvo diversa previsione del regolamento, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver accertato l’esistenza dei requisiti prescritti, dandone immediata comunicazione all’interessato. In caso di mancata comunicazione la domanda si ritiene respinta.
L’ammissione rimane condizionata all’adempimento immediato dell’obbligo di versare la quota di ammissione e i contributi eventualmente richiesti dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 8 – Perdita della qualità di consorziato
La qualità di consorziato si perde per recesso volontario, decadenza, esclusione.
Il consorziato receduto, decaduto o escluso non ha diritto di chiedere la divisione del fondo consortile. Egli resta obbligato per impegni già deliberati dal Consorzio ed è fatto salvo il diritto del Consorzio stesso al risarcimento dei danni.
Articolo 9 – Recesso dal Consorzio
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consorzio. Il recesso prende effetto dalla chiusura dell’esercizio successivo a quello corrente o da altra data anteriore concordata tra recedente e Consiglio di Amministrazione.
Articolo 10 – Decadenza dalla qualità di consorziato
Decade automaticamente dalla qualità di consorziato l’impresa che abbia cessato l’attività o non abbia più i requisiti di ammissione previsti nell’Articolo 6 o che sia stata dichiarata fallita o sottoposta ad altre procedure concorsuali.
Articolo 11 – Esclusione di consorziati
Può essere escluso, con deliberazione dell’Assemblea, il consorziato che:
- si rende gravemente inadempiente alle obbligazioni contenute nello Statuto e nei regolamenti interni del Consorzio o nelle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi consortili;
- non adempie puntualmente alle obbligazioni a qualunque titolo assunte verso il Consorzio, a partire dal versamento delle quote consortili;
- svolge attività in contrasto con gli obiettivi e le attività del Consorzio, danneggia gli interessi dello stesso con il compimento di atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare funzionamento.
Articolo 12 – Quote consortili annuali
In considerazione degli scopi del Consorzio che escludono ogni fine di lucro, i consorziati, oltre alla quota di ammissione di cui all’Articolo 5 che precede, sono tenuti a versare quote consortili annuali destinate alle spese di gestione e funzionamento del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione all’inizio di ogni esercizio consortile determinerà le quote consortili dovute dai consorziati per l’anno in corso, in base al rendiconto di cui all’articolo 25 del presente statuto.
E’ in facoltà del Consiglio richiedere ai consorziati, nel corso dell’esercizio, eventuali anticipi a valere quali acconti sui contributi periodici, nonché contributi straordinari per progetti di investimento specifici che interessino anche solo una parte dei consorziati, sulla base di bilanci preventivi da sottoporre all’approvazione del Consiglio stesso.
E’ comunque tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili.
Articolo 13 – Divieto di cessione delle quote
La quota di partecipazione al Consorzio non può essere ceduta separatamente dall’azienda, salvo in ogni caso quanto previsto dal!’ articolo 2610 del codice civile.
Articolo 14 – Organi del Consorzio
Sono organi necessari del Consorzio:
- l’Assemblea dei consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
Potranno essere nominati un Vice Presidente, un Direttore Generale, un Tesoriere, un Revisore (organi facoltativi).
Articolo 15 – L’Assemblea dei Consorziati
L’Assemblea è costituita dai Consorziati fondatori ed aderenti. Possono partecipare all’assemblea anche i soggetti convenzionati, senza diritto di voto, ma solo legittimati a un intervento meramente consultivo.
L’assemblea è convocata, con lettera raccomandata o P.E.C. spedita a tutti i consorziati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale e ogni qual volta ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione o da tanti Consorziati che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) dei partecipanti.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora fissata per la riunione. Nello stesso avviso può essere prevista la data per la seconda convocazione.
L’assemblea, in prima convocazione, si costituisce validamente con la presenza dei due terzi dei consorziati fondatori ed aderenti, e delibera a maggioranza dei presenti.
L’assemblea in seconda convocazione potrà essere validamente costituita con la presenza della maggioranza dei consorziati fondatori ed aderenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
E’ consentita la partecipazione a mezzo di videoconferenza o teleconferenza a condizione che:
- sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di condividere i documenti in esame e partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Tuttavia, nelle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dello statuto nonché, lo scioglimento del consorzio, la trasformazione del Consorzio in società è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei consorziati fondatori ed aderenti. In questo caso non è ammessa la delega.
Articolo 16 – Diritto di voto
Ogni consorziato fondatore ed aderente in regola con i versamenti dovuti ha diritto ad un voto in Assemblea. Il consorziato può farsi rappresentare da persona fisica, munita di de- lega scritta a firma del consorziato medesimo. E’ possibile per ogni consorziato raccogliere un massimo di 2 (due) deleghe da altri consorziati, per un totale massimo di tre voti in assemblea.
L’Assemblea provvede:
Articolo 17 – Funzioni dell’Assemblea
- ad approvare il bilancio consuntivo dì esercizio e i bilanci preventivi predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- a nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- a nominare il Revisore, il Tesoriere;
- a nominare i liquidatori in caso di scioglimento;
- ad approvare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- a deliberare sulle iniziative e sui programmi di intervento del Consorzio proposte dal Consiglio di Amministrazione, nell’interesse dei consorziati;
- ad approvare le modifiche del contratto consortile;
- a deliberare sull’esclusione del
- a deliberare su tutte le altre materie ad essa riservate da legge e dal presente statuto.
Essa è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o altro consorziato fondatore o aderente designato dall’Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un Segretario da lui nominato; qualora sia richiesta la presenza di un notaio, questi svolge le funzioni di Segretario.
Delle deliberazioni dell’Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario; le stesse deliberazioni, firmate dal Presidente e dal Segretario, sono trascritte in apposito libro.
Articolo 18 – Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 (tre) a 7 (sette) componenti, scelti fra i consorziati fondatori ed aderenti o loro mandatari nel caso di consorziati persone giuridiche o enti collettivi. Essi sono nominati dall’Assemblea, che in sede di nominane fissa altresì il numero.
Il primo Consiglio di Amministrazione dura in carica sette anni; successivamente la durata del mandato è stabilita in tre anni.
I consiglieri sono rieleggibili.
Essi potranno ricevere eventuali rimborsi per le spese espressamente sostenute per il loro incarico, secondo quanto sarà di volta in volta deliberato dall’Assemblea.
Articolo 19 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione
Fatta eccezione per il primo mandato, il Consiglio di Amministrazione nomina al suo in- terno il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente, scegliendoli fra i componenti no- minati dall’Assemblea e può delegare parte dei propri poteri ad uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni all’atto della nomina.
Può anche nominare procuratori estranei al Consiglio, riservando loro specifiche attribuzioni.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nelle finalità consortili, fatta eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto siano di competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio può nominare un Direttore Generale, consulenti e Comitati Tecnici, con funzioni consultive, anche fra non consorziali, stabilendone le mansioni, eventualmente i compensi e se del caso la composizione.
Articolo 20 – Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.
La convocazione è fatta con lettera o e-mail o telefax da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale trascritto su apposito libro.
Articolo 21 – Il Presidente del Consorzio; il Vice Presidente
La firma e la rappresentanza del Consorzio, anche in giudizio, spettano al Presidente. Egli inoltre:
- convoca il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea;
- presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
- dichiara aperte le assemblee e ne sottoscrive i verbali;
- ha la rappresentanza del Consorzio;
- contribuisce alla redazione, in seno al Consiglio di Amministrazione e con l’eventuale supporto di tecnici e consulenti, del rendiconto economico annuale (c.d. situazione patrimoniale) da presentare ai
In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, se nominato, eletto come sopra indicato, o, in difetto, dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente può delegare la rappresentanza del consorzio al Vice Presidente, ad altro consigliere, dipendente o consulente del Consorzio con l’osservanza delle norme legislative al riguardo.
Il Vice Presidente, quando nominato, coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo statuto.
Articolo 22 – Presidenza onoraria
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente onorario su proposta del Presidente, che può non essere membro del medesimo Consiglio di Amministrazione; tale nomina, per essere effettiva, richiede l’approvazione dell’assemblea dei Consorziati, che delibera con le maggioranze e le forme richieste per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto se non è consigliere; può partecipare altresì all’Assemblea anche se non ha la qualifica di consorziato; in tali sedi è legittimato a proporre iniziative inerenti la vita del Consorzio.
Il Presidente onorario non è tenuto al pagamento della quota consortile.
Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali, tali da portare lustro al Consorzio. La carica decade qualora le suddette qualità morali venissero a mancare, o su richiesta del Presidente Onorario stesso.
Articolo 23 – Controllo sulle attività di gestione
L’assemblea dei Consorziati può nominare un revisore iscritto nel Registro dei Revisori legali, cui compete l’esercizio del controllo sull’attività di gestione e sulla contabilità del Consorzio.
Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Il Revisore controlla la gestione consortile, vigila sull’operato degli amministratori, sull’osservanza delle leggi e dello statuto, accerta la verità delle scritturazioni contabili e del bilancio. Il Revisore deve assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee dei consorziati.
Articolo 24 – Regolamento del Consorzio
Il funzionamento tecnico amministrativo del Consorzio, i rapporti fra i consorziati sia nei confronti del Consorzio che fra di loro, i rapporti con i soggetti convenzionati, i criteri per la concreta determinazione degli obblighi di contribuzione sono disciplinati da un regola- mento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall’Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei consorziati.
Articolo 25 – Esercizio consortile e bilancio
L’esercizio consortile chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve sotto- porre all’approvazione dell’Assemblea il progetto di bilancio consuntivo (c.d. situazione patrimoniale) redatto secondo le norme dettate per le società per azioni. Entro lo stesso termine il bilancio approvato deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.
Articolo 26 – Scioglimento del Consorzio
Il Consorzio si scioglie per le cause previste dal codice civile. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non compresi tra i consorziati, determinandone i poteri. L’eventuale residuo attivo risultante al termine della liquidazione dovrà essere devoluto a enti o associazioni che operano negli stessi ambiti di attività, secondo le determinazioni dell’Assemblea.
Articolo 27 – Rimando alle disposizioni di legge
Per tutto quanto non è regolato nell’atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni di legge in materia.
In originale firmato:
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